TRIBUNALE DI RAVENNA – UFFICIO GIP – SENTENZA 681/2021

A seguito del clamore suscitato dalla recente Cassazione Penale (terza sez.) sentenza n. 38855/2022, depositata il 14 ottobre 2022, mi è tornato alla mente un processo che ho seguito l’anno scorso, su tematiche alquanto simili.

Si trattava di un uomo che bighellonava nella Pineta di una località marittima, nel mese di Aprile del 2021 e quindi in pieno lockdown, il quale vedeva correre una ragazza e si approcciava in modo osceno toccandosi e mostrando il proprio organo sessuale; proferendo alcune allusioni, appunto, vergognose. Egli tuttavia si manteneva ad una distanza considerevole dalla donna che, non incontrando nessuno nelle vicinanze, giustamente turbata, correva sino ad imbattersi in una pattuglia dei Carabinieri che, successivamente, trovavano l’uomo e lo arrestavano con l’accusa di tentata violenza sessuale.

LA DIRETTISSIMA E LA SCELTA PROCESSUALE

Prima del procedimento per direttissima, l’imputazione era molto grave per cui l’imputato era sottoposto anche alla misura cautelare della custodia in carcere.

Egli era gravato da precedenti specifici (atti osceni – art. 527 c.p.) e, grazie anche ad un’attenta riflessione del GIP, riuscimmo a riqualificare il fatto in oggetto nel delitto di cui all’art. 527 co. 2 c.p., ravvisando anche in questo caso una ricaduta (definita dallo stesso imputato come: il suo demone), rispetto alla fattispecie di atti osceni in luogo pubblico abitualmente frequentato da minori con pericolo che questi vi assistessero.

Il GIP pertanto revocava anche la misura custodiale, assegnando la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. per l’imputato, tornato libero con obblighi.

Una volta restituiti gli atti al P.M., questi chiedeva il giudizio immediato e la difesa optava per la scelta del rito abbreviato, al fine di definire il procedimento allo stato degli atti.

 

REATO DI PERICOLO CONCRETO E LUOGO ABITUALMENTE FREQUENTATO DA MINORI

La sopra citata sentenza della Corte di Cassazione riporta, di fatto, un ragionamento che è stato ampiamente ribadito già dalla Giurisprudenza di Merito, tra cui il Tribunale di Ravenna nella sentenza allegata.

La Suprema Corte (sentenza n. 38855/2022) ha stabilito che si tratta di reato – di “pericolo concreto” – non necessariamente solo quando dei minori assistano agli atti osceni, ma è fondamentale che, con giudizio prognostico ex ante, sia prevedibile la presenza di minori in tale luogo, perché abituati a frequentarlo o perché soliti trovarsi nello stesso.

Luoghi abitualmente frequentati da minori sono tutti i luoghi dove ordinariamente si svolge la socialità dei minori, quelli specificamente destinati alla frequentazione dei minori (gli asili, le scuole, i parchi ricreativi, centri sportivi e simili), in quanto immediatamente riconoscibili come tali.

Ma d’altronde, tale ragionamento era esattamente quello svolto, sulla scorta della Giurisprudenza di Legittimità già esistente, dallo stesso Tribunale di Ravenna nel 2021.

In particolare ci si è interrogati se la condotta dell’imputato sia riconducibile all’ipotesi – aggravata, ora autonoma fattispecie a seguito della depenalizzazione operata dal D.Lgs. 8/2016 – del delitto di atti osceni in luogo pubblico abitualmente frequentato da minori, ciò nell’immanente pericolo che essi possano assistervi.

Secondo l’impostazione portata avanti dalla Procura, si sosteneva che la Pineta presenta notoriamente strutture adibite anche ad ospitare minori, tanto più in Primavera (eravamo nel mese di Aprile), il che renderebbe configurato il c.d. pericolo concreto richiesto dal reato in oggetto.

Obbiettava questa difesa che se si tratta di pericolo concreto, allora è necessario verificare puntualmente, caso per caso, la presenza di luoghi deputati alla presenza di minori, senza dare per scontato, in assenza di tale verifica, che sia integrato il pericolo concreto che minori possano assistere, con concreta probabilità che si trovassero nelle vicinanze, all’impudico spettacolo.

In tal senso deporrebbero il periodo dell’anno (aprile) e l’orario mattutino (ore 9) il contesto storico di verificazione (si era ancora in piena pandemia da diffusione del Covid 19), la condizione assolutamente isolata dei luoghi, per come descritta puntualmente dalla P.G. negli atti di indagine (si fa esplicito riferimento all’assenza quasi totale di personee dalla stessa parte offesa … : tutti aspetti che tenderebbero ad escludere la concretezza del predicato pericolo.

Il GIP del Tribunale di Ravenna riprendeva gli arresti più importanti della Suprema Corte, che nell’ultima pronuncia del 2022 altro non fa se non ribadire – secondo il proprio consolidato orientamento – cosa è da intendere per luogo abitualmente frequentato da minori (Cass. Pen, sez. 3, n. 43542/2019): quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve …

Si tratta di un pericolo concreto, non presunto né astratto, che come tale deve essere oggetto di una puntuale verifica giudiziale, mostrandosi piuttosto sufficiente che il pericolo che un minore possa assistere, in quello specifico caso ed in base alle circostanze della specifica vicenda, potesse accadere, connotandolo in termini di concretezza quale significativa probabilità (Cass. Pen., sez. 3, n. 26080/2020).

Il caso da me trattato, alla luce di tale patrimonio giurisprudenziale (non nuovo ma consolidato), certamente si sottraeva dallo schema normativo.

La condotta venne perpetrata all’interno della Pineta quale luogo deputato solo per eventuale elezione specifica, ad ospitare la presenza di famiglie, eppure nel caso concreto era una giornata di Aprile, di primo mattino, in periodo di lockdown e DAD, senza che venisse appurata dalla P.G. o da testimonianze la presenza di attività ludiche o minori (anzi, nemmeno la presenza di qualsiasi altra persona), men che meno abitualmente.

Per questi motivi il fatto rientrava piuttosto nella cornice del depenalizzato comma 1 dell’art. 527 c.p., con trasmissione degli atti all’Autorità Amministrativa per la sanzione amministrativa da irrogare, assolvendo l’imputato da responsabilità penale.

 

avv. Filippo Antonelli

Foro di Forlì-Cesena

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