Articoli

TAR per il Lazio – Roma sez. V bis sentenza n. 15390/2025

 

Il TAR per il Lazio – Roma sezione Quinta bis si pronuncia accogliendo il ricorso presentato in favore di cittadino straniero che, nel 2021, si era visto rifiutare la concessione della cittadinanza italiana solo in quanto risultava indagato per il reato di omicidio stradale.

Pur trattandosi di reato che desta allarme sociale, l’Amministrazione si pronunciava senza tenere minimamente conto di tutti i parametri che devono necessariamente fondare la valutazione amministrativa in tale contesto quali l’inserimento abitativo, sociale e familiare.

Ulteriormente l’Amministrazione non teneva conto della natura colposa di tale reato, peraltro connotato da reciproche inosservanze di regole cautelari, nonché della minima pena inflitta al ricorrente in Primo Grado e della sua sospensione condizionale unitamente alla sua non menzione nel casellario giudiziale.

Tale valutazione era operata in considerazione della tragicità del sinistro, non causato unicamente dalla violazione colposa di regole cautelare ad opera del cittadino straniero ma da concause colpose.

In particolare il TAR così motivava:

“11.1 Al contrario, il quadro conoscitivo emerso da quanto rappresentato e documentato dal ricorrente nell’ambito del contraddittorio procedimentale – oltre che nell’ambito del presente giudizio e in parte qua non contestato dall’Amministrazione resistente – ha comprovato che il Signor …  è presente in Italia mediante una residenza stabile ed una posizione reddituale che gli consente un’esistenza dignitosa. In tale documentato contesto fattuale, il contestato giudizio di “non coincidenza” tra l’interesse del ricorrente a conseguire la cittadinanza e quello pubblico ad acquisire un nuovo elemento in seno alla comunità nazionale sembra essersi fondato esclusivamente sulla ricorrenza del pregiudizio penale innanzi riportato e, quindi, in assenza di una qualsivoglia valutazione e/o bilanciamento con la complessiva situazione personale, economico e sociale riportata in sede domanda dal ricorrente. 

12. Laddove, invece, costituisce ius receptum il principio secondo cui la concessione dello status civitatis ex art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91 del 1992, pur se connotata pacificamente da ampia discrezionalità amministrativa, non può prescindere da un giudizio globale sulla personalità dello straniero e, soprattutto, dal giudizio sulla gravità in sé della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto (Cons. Stato, Sez. III, 16 settembre 2022, n. 8034). 

12.1 Nel caso di specie, invece, il provvedimento impugnato rifugge da una disamina globale della personalità dell’istante appiattendosi esclusivamente sull’unico precedente penale – connotato, peraltro, da una condotta colposa oltre che dalla particolare tenuità della pena inflitta e dai benefici concessi -, e omette di prendere in considerazione tutti gli altri predetti indicatori che, all’opposto, sembrano attestare uno stile di vita irreprensibile e una adeguata condivisione dei valori propri della comunità nazionale.

13. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.”

 

La sentenza integrale è consultabile nel link in epigrafe, debitamente oscurata.

 

avv. Filippo Antonelli

Foro di Forlì-Cesena

info@avvocatofilippoantonelli.it

www.avvocatofilippoantonelli.it

LinkedIn: @filippo-antonelli

 

TAR per l’Emilia Romagna sentenza del 4.9.2024

Si può, però, prescindere dall’approfondire l’effettivo rispetto della garanzia procedimentale, dal momento che il ricorso appare comunque suscettibile di positivo apprezzamento nella parte in cui esso deduce la violazione del terzo comma dell’art. 9 del DPR 394 del 1999, che prevede la possibilità di sostituire il passaporto con altro atto equipollente: ciò che sarebbe accaduto nel caso di specie, avendo lo straniero fornito prova della propria identità e nazionalità mediante esibizione, nel corso del procedimento, del permesso di soggiorno già posseduto e della carta d’identità italiana allegati alla domanda.

In questa pronuncia cautelare il TAR di Bologna si esprimeva in senso favorevole al ricorrente straniero, già in sede cautelare decidendo di risolvere la controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ovvero con una sentenza in forma semplificata e immediata.

La vicenda vedeva uno straniero richiedente permesso di soggiorno per lavoro che riceveva un rifiuto da parte della Questura in quanto, durante l’istruttoria, non aveva esibito un passaporto in corso di validità.

L’unico motivo per il quale lo straniero non aveva esibito tale documento era dovuto ai ritardi dell’Autorità del proprio Paese di provenienza, supplendo a tale mancanza con il precedente permesso di soggiorno e la carta d’identità, esibiti e consegnati alla Questura.

Il rifiuto appariva ancora più ingiustificato, in quanto in sede di consegna del provvedimento di rigetto lo straniero veniva identificato proprio con il passaporto, nel frattempo ottenuto.

Il TAR per l’Emilia Romagna decideva di condannare l’Amministrazione alle spese di giudizio.

 

avv. Filippo Antonelli

Foro di Forlì-Cesena

info@avvocatofilippoantonelli.it

www.avvocatofilippoantonelli.it

LinkedIn: @filippo-antonelli

 

TAR per l’Emilia Romagna – ordinanza cautelare n. 408/2023

Ritenuto ad un sommario esame di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari atteso che le ragioni del diniego impugnato appaiono riconducibili unicamente a fatti imputabili alla volontà di terzi e non dell’odierno ricorrente, il quale ha invece fornito elementi per poter ambire alla conversione del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, con doverosa rivalutazione da parte della Prefettura.

In questa pronuncia cautelare il TAR di Bologna si esprimeva in senso favorevole al ricorrente straniero, in una vicenda particolarmente interessante.

Lo straniero era titolare di un regolare visto per tirocinio e, prima della scadenza, chiedeva la conversione dello stesso in permesso per lavoro subordinato, allegando proposta di contratto da parte di un datore di lavoro che, secondo la PA nel preavviso di rigetto ex art. 10bis L. 241/90, sarebbe stato oggetto di plurime irregolarità.

A disposizione della difesa vi erano alcune sanzioni amministrative, regolarmente pagate ed estinte, che venivano pertanto allegate chiedendo il riesame della domanda. Non solo, ma si allegava anche una proposta di altro datore di lavoro e si chiedeva, in estremo subordine, permesso per attesa occupazione.

Dopo 5 mesi, in assenza di riscontri tranne che per la conferma del parere negativo sul datore di lavoro (mai documentato, ad ogni modo, dalla PA), la difesa si metteva in contatto telefonico con la PA ed apprendeva, clamorosamente, che “a portale” era già stato caricato un rifiuto della domanda (ad Aprile!) mai comunicato o notificato allo straniero e, peraltro, nemmeno firmato digitalmente.

La PA sosteneva che nulla di più fosse dovuto, ritenendo chiusa la questione.

Nel depositare ricorso al TAR, la difesa – composta dal sottoscritto e dall’avv. Francesco Roppo di Forlì – chiedeva di essere restituita nei termini, posta la evidente negligenza della Prefettura (violazione dell’art. 3 co. 3 Regolamento attuativo al TUI) nonché la incolpevole condotta dello straniero che non veniva posto in condizione di difendersi.

Nel merito, si sosteneva altresì la totale assenza di valutazione delle richieste subordinate (altro datore di lavoro disponibile o, in estremo subordine, un permesso per attesa occupazione come previsto dalla Circolare Ministero dell’Interno del 20.08.2007) e, sempre, la incolpevole condizione dello straniero che per fatti non imputabili al medesimo si trovava costretto in una condizione di estrema vulnerabilità.

Il TAR accoglieva, come indicato in premessa, la domanda cautelare avanzata in via incidentale per tutelare la presenza sul territorio dello straniero e ordinava alla Prefettura un riesame della posizione, alla luce di quanto esposto.

In attesa dell’udienza nel merito, vedremo il comportamento della Pubblica Amministrazione.

 

avv. Filippo Antonelli

Foro di Forlì-Cesena

info@avvocatofilippoantonelli.it

www.avvocatofilippoantonelli.it

LinkedIn: @filippo-antonelli