TAR per il Lazio – Roma sez. V bis sentenza n. 15390/2025

 

Il TAR per il Lazio – Roma sezione Quinta bis si pronuncia accogliendo il ricorso presentato in favore di cittadino straniero che, nel 2021, si era visto rifiutare la concessione della cittadinanza italiana solo in quanto risultava indagato per il reato di omicidio stradale.

Pur trattandosi di reato che desta allarme sociale, l’Amministrazione si pronunciava senza tenere minimamente conto di tutti i parametri che devono necessariamente fondare la valutazione amministrativa in tale contesto quali l’inserimento abitativo, sociale e familiare.

Ulteriormente l’Amministrazione non teneva conto della natura colposa di tale reato, peraltro connotato da reciproche inosservanze di regole cautelari, nonché della minima pena inflitta al ricorrente in Primo Grado e della sua sospensione condizionale unitamente alla sua non menzione nel casellario giudiziale.

Tale valutazione era operata in considerazione della tragicità del sinistro, non causato unicamente dalla violazione colposa di regole cautelare ad opera del cittadino straniero ma da concause colpose.

In particolare il TAR così motivava:

“11.1 Al contrario, il quadro conoscitivo emerso da quanto rappresentato e documentato dal ricorrente nell’ambito del contraddittorio procedimentale – oltre che nell’ambito del presente giudizio e in parte qua non contestato dall’Amministrazione resistente – ha comprovato che il Signor …  è presente in Italia mediante una residenza stabile ed una posizione reddituale che gli consente un’esistenza dignitosa. In tale documentato contesto fattuale, il contestato giudizio di “non coincidenza” tra l’interesse del ricorrente a conseguire la cittadinanza e quello pubblico ad acquisire un nuovo elemento in seno alla comunità nazionale sembra essersi fondato esclusivamente sulla ricorrenza del pregiudizio penale innanzi riportato e, quindi, in assenza di una qualsivoglia valutazione e/o bilanciamento con la complessiva situazione personale, economico e sociale riportata in sede domanda dal ricorrente. 

12. Laddove, invece, costituisce ius receptum il principio secondo cui la concessione dello status civitatis ex art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91 del 1992, pur se connotata pacificamente da ampia discrezionalità amministrativa, non può prescindere da un giudizio globale sulla personalità dello straniero e, soprattutto, dal giudizio sulla gravità in sé della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto (Cons. Stato, Sez. III, 16 settembre 2022, n. 8034). 

12.1 Nel caso di specie, invece, il provvedimento impugnato rifugge da una disamina globale della personalità dell’istante appiattendosi esclusivamente sull’unico precedente penale – connotato, peraltro, da una condotta colposa oltre che dalla particolare tenuità della pena inflitta e dai benefici concessi -, e omette di prendere in considerazione tutti gli altri predetti indicatori che, all’opposto, sembrano attestare uno stile di vita irreprensibile e una adeguata condivisione dei valori propri della comunità nazionale.

13. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.”

 

La sentenza integrale è consultabile nel link in epigrafe, debitamente oscurata.

 

avv. Filippo Antonelli

Foro di Forlì-Cesena

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