Le ispezioni del Dipartimento di Igiene nelle imprese alimentari

Le fondamentali distinzioni di cui al decreto legislativo n. 193 del 2007 sulle ispezioni del dipartimento di igiene nelle imprese alimentari.

 

Avv. Filippo Antonelli – Il caso che ci occupa trae origine da un’ispezione condotta all’interno di un esercizio alimentare da parte dell’Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione di una AUSL regionale.

In particolare nel corso di tale ispezione venivano riscontrate alcune inadeguatezze all’interno dell’impresa alimentare, con conseguente indicazione di alcune prescrizioni da ottemperare entro il c.d. termine congruo che gli ispettori impartiscono in siffatte occasioni.

Durante l’ispezione veniva effettivamente constatata la presenza di infestanti all’interno delle trappole in misura superiore a quanto prescritto dal manuale HACCP dell’esercizio alimentare.

 

  • 1. Prescrizione e termine congruo
  • 2. L’ingiusta sanzione comminata
  • 3. La normativa: il decreto 193/2007
  • 4. Le linee guida del decreto 193
  • 5. Conclusioni

Prescrizione e termine congruo

Lo strumento della prescrizione, vale a dire della disposizione di rimozione della non conformità (come nel caso che ci occupa), entro un congruo termine assegnato, è riservato ai casi in cui le procedure di autocontrollo non siano omesse (in tal caso infatti sarebbe applicata direttamente la sanzione di cui al comma 6, art. 6 D.Lgs. 193/2007) ma si rivelino inadeguate, e a quelli in cui i requisiti siano rispettati (in caso contrario la sanzione è immediata secondo i commi 4 e 5 del medesimo articolo) ma inadeguati.

Si parla chiaramente di “tempo congruo”, pertanto di un termine a discrezione del Tecnico ispettore che effettua il sopralluogo, il quale nel nostro caso indicava all’uopo due giorni di tempo per ottemperare (sostituire le trappole in oggetto, già presenti e funzionanti).

La normativa di cui al D.Lgs. 193/2007 introduce sanzioni atte a punire determinate violazioni nell’ambito dei regolamenti CE 852/2004 e 854/2004.

La normativa stessa infatti afferma che una procedura può essere predisposta, ma inadeguata (comma 7 art. 6), pertanto prima di applicare la sanzione di Euro 2.000 è necessario dare tempo all’O.S.A. per sanare l’inadeguatezza.

In particolare il titolare dell’impresa provvedeva entro 24 ore ad ottemperare alla prescrizione impartita, notiziando altresì i tecnici intervenuti del rimedio operato per sanare l’inadeguatezza.

L’ingiusta sanzione comminata

Come spesso accade, purtroppo e tuttavia, i Tecnici ispettori incaricati notificavano meno di un mese dopo una sanzione amministrativa pari ad Euro 2.000 all’impresa alimentare con verbale di contestazione di violazione amministrativa, nella misura ridotta (1/3 del massimo o, se più favorevole pari al doppio del minimo) oltre spese di notifica con termine di 60 giorni per pagare; in alternativa è previsto che, entro 30 giorni dalla notifica, si possano far pervenire (con procedimento interno e in questa fase ancora non di competenza dell’Autorità Giudiziaria ordinaria) scritti difensivi con richiesta di audizione.

La normativa: il decreto 193/2007

Ragionando sui presupposti normativi della materia, d’altronde, la sproporzione e l’eccessiva pretesa sanzionatoria paiono evidenti.

Muovendo dalla normativa comunitaria (Reg. CE 853/2004) si assumeva nel caso in esame la violazione del co. 4 dell’art. 5, senza tuttavia tenere conto dei principi del sistema HACCP di cui al comma 2 ed in particolare alla lett. e) di tale comma: stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo.

Non solo.

Si assumeva altresì la violazione del comma 8 dell’art. 6 D.Lgs. 193/2007, senza tenere minimamente conto di quanto invece prescritto al comma 7 del medesimo articolo: nel caso in cui l’autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 6.000.

D’altronde la sanzione richiamata dal co. 8 dell’art. 6 si riferisce chiaramente alla prescrizione di cui al comma 6 del medesimo articolo, dove tuttavia si legge che l’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 […] che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP […] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 6.000.

È proprio la mancata attuazione della prescrizione ad essere punita con la sanzione amministrativa da Euro 1.000 a Euro 6.000 (ridotta: Euro 2.000): prescrizione nel nostro caso adempiuta entro la metà del “congruo termine” assegnato!

Non è affatto possibile paragonare la violazione contestata a quella effettivamente commessa poiché trattasi di violazioni ontologicamente differenti.

Le linee guida del decreto 193

Si consideri anche l’allegato A al D.Lgs. 193/2007 (Linee di indirizzo per la verifica dell’applicazione del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193). A tal proposito si legge alla pag. 4 che il d.lgs. 193/2007 distingue i provvedimenti da adottare nelle due diverse ipotesi:

a) Assenza di requisiti e procedure (art. 6 co. 4-5-6): applicazione di sanzione amministrativa e adozione da parte dell’autorità competente del provvedimento […];

b) presenza di requisiti e procedure, ma inadeguatezza degli stessi – ad esempio per carena di manutenzione – (art. 6 co. 7): assegnazione di congruo termine per l’adeguamento dei requisiti e delle procedure, applicazione di sanzione amministrativa solo in caso di mancata ottemperanza.

Se nella pratica e nella quotidianità di tali ispezioni la citata differenza (lampante) non dovesse essere così facilmente distinguibile, l’allegato A fornisce ulteriori elementi a supporto di una valutazione obiettiva e giusta da parte del tecnico ispettore: la valutazione dei dati precedenti relativi all’operatore. In altri termini: i precedenti del titolare dell’impresa alimentare.

Infine si consideri che al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e di fornire sufficienti elementi di prova dell’illecito amministrativo rilevato, è opportuno che le carenze e/o inadeguatezze paventate siano dettagliatamente descritte nell’apposito verbale ed accompagnate da documentazione fotografica, requisiti spesso “trascurati”.

Conclusioni

Sono frequenti, purtroppo, i casi in cui gli ispettori delegati ai controlli non applichino con accuratezza la normativa in oggetto, spesso anche per difficoltà interpretative di un testo che, tuttavia, appare molto chiaro nel prescrivere e segnalare differenti tipologie di comportamenti sanzionabili.

Occorre pertanto che le imprese alimentari prestino molta attenzione agli esiti incerti di tali procedure, possibilmente consultando immediatamente un legale.

 

Fonte: Le ispezioni del Dipartimento di Igiene nelle imprese alimentari
(www.StudioCataldi.it)

Avv. Filippo Antonelli